DOVE, COME E QUANDO E' LECITO E NON E' LECITO FUMARE

Cosa ci dice l'attuale legislazione sul fumo riguardo alla vendita di tabacco ai minori e relativamente ai luoghi in cui non si può fumare

Grazie al Consigliere LILT Firenze Avv. Paolo Golini per la collaborazione nella stesura di questo testo

 

Come prima cosa ricordiamo che dal 2012 vige in Italia il divieto di vendita di sigarette ai minori di 18 anni. Il decreto legge n. 158 del 2012 aggiorna il Regio Decreto n. 2136 del 1934, “Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia”, che sanciva il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni. Inoltre, l’ordinanza del Ministero della Salute del 26 giugno 2013 vieta la vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche contenenti nicotina e il loro utilizzo nei locali chiusi delle scuole e dei centri di formazione professionale.

Per una persona maggiorenne, quindi, dove è lecito e dove non è lecito fumare?

Il divieto di fumo in alcuni luoghi pubblici (es. corsie degli ospedali, aule scolastiche, treni, ecc.) venne introdotto nel nostro Paese con la legge 584 del 1975 (la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 ha poi dettato i criteri interpretativi della normativa).

La più importante legge sulla regolamentazione del fumo in Italia è però la cosiddetta legge Sirchia (legge 16 gennaio 2003, n.3, art. 51, entrata in vigore il 10 gennaio 2005), che vieta il fumo nei locali chiusi e nata quindi per ridurre l’esposizione della popolazione al fumo passivo.

Ecco, nel dettaglio, cosa dicono le leggi sul fumo in Italia.

 

In casa propria

Le abitazioni private non possono essere soggette a “norme” per la restrizione del fumo. Pertanto, in casa propria è lecito fumare, ma si raccomanda fortemente di non farlo in luoghi chiusi in presenza di bambini e donne in gravidanza.

Negli spazi comuni dei condomini, ad esempio nelle scale, nell’ascensore, ecc., non è lecito fumare.

 

In auto

Esiste un provvedimento, tra i più recenti, che sancisce il divieto di fumo nella propria autovettura in presenza di minori e donne in gravidanza. Decreto Legislativo numero 6 del 12 gennaio 2016, della Direttiva 40/2014/UE

 

Sui mezzi di trasporto pubblico

Non è consentito fumare sui mezzi di trasporto pubblico (es. autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, autobus, taxi, metropolitane, treni, aerei).

 

In stazioni, porti e aeroporti

Non è lecito fumare nelle sale d’attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime.

E' lecito fumare solo nelle apposite aree riservate ai fumatori* e sulle banchine dei binari, a parte situazioni regolamentate localmente.

 

In Albergo

Le camere possono essere assimilate alle abitazioni private, pertanto possono essere previste camere per fumatori e per non fumatori secondo le preferenze dei clienti.

E' vietato fumare invece in tutti gli spazi comuni (reception, bar, sale da pranzo, salotti, ecc.).

 

Al lavoro

Il divieto di fumo si applica a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, aperti o non aperti al pubblico. Quindi anche negli studi professionali privati e negli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, tipicamente, alcuni uffici bancari o l’ufficio di ragioneria di un’azienda.

Il datore di lavoro può (ma è facoltativo) allestire locali per fumatori attrezzati secondo norma di legge.

E' lecito fumare all’aperto, salvo non vi siano altri pericoli per i quali sia richiesto un divieto assoluto. Secondo la normativa specifica sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, esistono altri divieti di fumo per situazioni specifiche di rischio, che si applicano anche per le attività lavorative svolte all’esterno:

  • pericolo d’incendio (art. 34 DPR 547/55)

  • rischio di esposizione ad agenti cancerogeni (art. 64, comma 1, lettera b, e art. 65, comma 2, D.Lgs. 626/94)

  • rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 80, comma 2, D.Lgs. 626/94)

  • attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto (art. 59-octies, comma 1, lettera a, D.Lgs. 626/94).

 

Al ristorante e al bar

Nei ristoranti, bar, pub, etc. al chiuso non è lecito fumare, ad eccezione dei locali riservati ai fumatori*.

E' stato presentato un disegno di legge per estendere il divieto di fumo alle aree esterne degli esercizi commerciali in cui si somministrano cibi e bevande quali bar, ristoranti, pub, ecc., ma al momento non sono previste restrizioni (DDL S. 1580 Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente l'introduzione del divieto di fumo in aree all'aperto).

 

 

In discoteca, cinema, teatro, museo

Nelle discoteche, al cinema, nei teatri, nei musei non è consentito fumare, ad eccezione dei locali riservati ai fumatori*.

 

A scuola

A scuola non si fuma, in nessun locale, né al chiuso né all’aperto. Ci sono voluti molti anni per arrivare a questo:

  • nelle aule scolastiche è proibito fumare già dal 1975 (legge n. 584/1975)

  • solo nel 2003 (legge n. 3/2003) il divieto è esteso a tutto l’edificio scolastico

  • dal 2013 (decreto legge n. 104 del 2013) il divieto di fumo si estende a tutte le pertinenze esterne della scuola, quindi anche cortili e giardini

  • l’ordinanza del Ministero della Salute del 26 giugno 2013 vieta la vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche contenenti nicotina e il loro utilizzo nei locali chiusi delle scuole e dei centri di formazione professionale.

 

In palestra e nei centri sportivi

Non è consentito fumare nelle palestre e nei centri sportivi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori*.

 

In ospedale

Il fumo è vietato nei locali al chiuso di tutte le strutture ospedaliere.

Il fumo è vietato anche nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia.

La Regione Emilia Romagna ha vietato il fumo negli spazi esterni degli ospedali (LR 17 del 2007). Un numero crescente di ospedali (ad esempio, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze) si sta dotando di regolamenti propri per vietare il fumo nelle pertinenze esterne.

 

All’aperto

A livello nazionale, nei luoghi all’aperto, se non già menzionati in casi specifici (es. scuole e ospedali), è lecito fumare.

E’ stato presentato un disegno di legge, tutt’ora in discussione, per estendere i divieti di fumo anche ad altre aree, come ad esempio fermate degli autobus o tram, marciapiedi dei binari dei treni, stadi, parchi e giardini pubblici, aree gioco, spiagge (DDL S. 1580 Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente l'introduzione del divieto di fumo in aree all'aperto). In attesa di una legge nazionale, le amministrazioni locali di alcune città hanno già adottato provvedimenti specifici.

 

 

* La legge non prevede un obbligo, ma concede la possibilità di creare locali per fumatori, le cui caratteristiche strutturali e i parametri di ventilazione sono stati definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, che prevede anche le misure di vigilanza e sanzionamento delle infrazioni. Le norme sui locali riservati ai fumatori sono precisate dall'Accordo Stato-Regioni 24 luglio 2003. L'accordo impone la separazione dei locali riservati ai fumatori attraverso "idonee barriere fisiche" e la presenza di un'opportuna segnaletica per l'area fumatori. Gli spazi riservati ai fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata.